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La premessa (Volume I)

Una notte nel 2005, I miei cari amici Liu Jia An, Tian Shi yong e Zhu Qing yu ed io, abbiamo deciso di realizzare un’idea, di cui abbiamo parlato tanto, cioè pubblicare una rivista che concerne il diritto romano e la scienza giuridica romanistica (ossia, quelle influenzate dal modello di diritto romano). Così, dopo una breve discussione, siamo riusciti ad accordarci sul nome di questa nuova rivista: Xue shuo hui zuan, cioè Digesta.

  Perché questo nome? Perché con questa rivista, da un lato, vogliamo raccogliere le varie teorie nella dottrina e presentarle ai lettori, da un altro, vogliamo provvedere agli studiosi un mezzo per conoscere la scienza del diritto romano e la scienza giuridica romanistica, per esempio quella europea, latino – americana ecc.

  Lo scopo di questa rivista è molto chiaro: cioè garantire la libertà dell’espressione dell’autore e provvedere agli studiosi una piattaforma per presentare l’idea sua liberamente. Per realizzare quest’obiettivo, qualsiasi idea, autorità o meno, può essere scelta, purché favorevole alla scienza giuridica.

  Questo volume comprende cinque parti: delle fonti di diritto romano, indagini accademiche, dottrine giuridiche, i proverbi da diritto romano e i pareri. Si conclude con il riassunto del “III seminario su diritto romano, diritto cinese e codificazione del codice civile”, svolto a Pechino, ottobre, 2005.

  Già in 2001 nell’epilogo della Corporis Iuris Civilis fragmanta selecta, III, Sul matrimonio, famiglia e successione ereditaria”, (a cura di S.Schipani, trad. Fei anling), ho indicato un grande problema riguardo allo studio di diritto romano nella dottrina cinese, cioè fino all’inizio di questo secolo, maggioranza dei giuristi non citano, addirittura mai, le fonti quando si riferisce il diritto romano. È evidente il difetto. Fortunatamente, grazie ai lavori degli studiosi, i quali hanno studiato o stanno studiando in Italia e in Germania, ora una parte delle fonti sono tradotte in cinese. Dunque, noi risistemiamo e pubblichiamo particolarmente in questa rivista delle fonti, in modo da provvedere una nuova via per conoscere le fonti di diritto romano.

  Nella parte di indagini accademiche, vi raccomandiamo le seguenti opere: La tutela dei diritti reali, una responsabilità extracontrattuale o diritto reale ( il Prof. Wei Zhenying), Danno personale: dalla capacità di guadagnare alla dignità personale (il Prof. Cesare Milabeli), il trasferimento della istituzione civile — dal punto di vista del rapporto giuridico tra il proprietario e possessore (il Prof. Su Yongqin), La buona fede del sistema romano nel diritto cinese: problemi e prospettive (il Pro. Riccardo Cardilli), La legislazione e la giurisprudenza italiana sul risarcimento al danno ambientale (il Dott. Zhu Xiao) e Il diritto naturale nell’ottica romana e il pensiero di diritto naturale in diritto romano (il Prof. Zeng er shu.)

  Mi permettete a raccomandarvi l’articolo La tutela dei diritti reali, una responsabilità extracontrattuale o diritto reale. In quest’opera, il Prof. Wei Zhenying, partendo dalla nozione di responsabilità legale e responsabilità civile, fa un’analisi completamente dal punto di vista di rapporto non solo tra diritti reali, il risarcimento e le varie forme di comportamento illecito, ma anche tra il sistema di diritti reali e quello di illecito. Così, l’autore migliora la sua posizione già notata da un lungo tempo, secondo quale “il futuro codice civile cinese deve recepire l’istituto della responsabilità civile stabilito dal Principi Generali del diritto civile”. In altri termini, con una lieve modificazione, il contenuto della legge Principi Generali del diritto civile può rientrare al codice civile cinese, configurando un sistema scientifico della responsabilità civile.

  Siccome noi, studiosi cinesi, non conosciamo bene la giurisprudenza italiana, particolarmente il ruolo della Corte costituzionale, abbiamo scelto tendenzialmente un articolo del Presidente Onorario di Corte costituzionale italiana, ossia Danno personale: dalla capacità di guadagnare alla dignità personale. In questo articolo, iniziando dalla nozione di danno patrimoniale assoluta stabilita dal codice civile italiano di 1942 e i suoi difetti, l’autore ci presenta non solo il ruolo della Corte costituzionale e Cassazione nel corso di risolvere l’incongruenza tra la nozione di danno patrimoniale assoluta e la previsione della Costituzione Italiana, ma anche un quadro del meccanismo con cui la Cassazione italiana come colma la lacuna lasciata dal codice civile attraverso varie sentenze. Da ciò, sappiamo che negli ultimi dieci anni, attraverso una serie di sentenze, la cassazione infatti ha rafforzato la tutela dei danneggiati. Di conseguenza, come si vede, non solo chi ha subito un danno patrimoniale può richiedere il risarcimento, ma anche il parente del danneggiato può domandare il risarcimento per il danno morale derivante dal danno biologico eventuale. Addirittura nel caso in cui uno lavora o abita in un ambiente inquinato, si può chiedere il risarcimento, anche se non esiste nessun danno biologico o patrimoniale, purché la vittima possa provare che il danneggiante è colpevole per l’inquinamento e l’inquinamento arreca un disordine morale, la quale influenza il suo lavoro o vita. Inoltre, è impressionante l’illuminazione della cassazione sui diritti fondamentali e dignità personale alla luce della Costituzione, nonché la disciplina di codice civile concernente il danno non patrimoniale. In breve, secondo il Prof. Mirabelli, il diritto dovrebbe essere un diritto con piena energia, e il codice civile dovrebbe presentarsi una tendenza evolutiva attraverso la spiegazione delle norme positive.

  Nell’eccezionale articolo di Su Yongqin, l’autore anzitutto solleva una questione interessante, cioè come si valuta il bilanciamento degli interessi tra il proprietario, il cui patrimonio subisce un danno, e il possessore, il quale potrebbe acquisire un beneficio dalla cosa occupata, ma anche potrebbe subire un danno per la spesa investita sulla cosa occupata. Partendo così, il professore poi fa un’analisi comparativa sul diritto romano, diritto tedesco e la successione del diritto tedesco negli altri paesi. Alla fine si conclude che, “il complesso contenuto del diritto non sempre rappresenta un vantaggio, piuttosto un giudizio del valore.” Dunque, si aggiunge che, “nei confronti delle esperienze e tecniche legislative straniere, prima di decidere ad accettarle, il legislatore dovrebbe valutare in primo luogo il giudizio del valore nascosto nell’istituto in esame, estimando se esiste la limitazione regionale o culturale, la quale potrebbe portare un’efficace negativa, e poi la qualità della tecnica. È trasferibile la tecnica più avanzata solo entro i limiti accettabili.”. Considerando la particolarità della nostra esperienza giuridica, a mio avviso, la conclusione suddetta è molto importante e merita un’attenzione degli studiosi cinesi odierni, soprattutto quelli civili, perché, siamo fortunati assumere uno delle più importanti e onorari compiti delle legislazioni del 21° secolo, cioè la formulazione del codice civile cinese. Perciò, ci vuole non tanto pazienza, piuttosto quanto la diligenza.

  Come sappiamo, negli ultimi trenta anni, uno dei principi più richiamati dai legislatori cinesi è il principio di bona fede. Questo non solo insinua la preoccupazione dei popolo cinese sulla crisi derivante dalla mancanza della bona fede nella vita sociale, ma anche rappresenta una voglia dei legislatori, cioè attraverso la legislazione si vuole recuperare il principio fondamentale nella vita quotidiana e ricostruire la fede tra le persone. In uno sfondo così, una comparativa ricerca sulla bona fede è senza dubbio significante. Grazie al lavoro del prof. Ricardo Cardilli, vi posso presentare uno straordinario contribuito di questo tipo di ricerca, ossia La buona fede del sistema romano nel diritto cinese: problemi e prospettive. In questo articolo, partendo dalla relazione tra il diritto cinese e il diritto romano, l’autore riflette la sua osservazione non solo dal punto di vista della lunga evoluzione storica di diritto romano, ma anche attraverso un approfondimento del diritto cinese moderno. Dunque, vale la pena soffermarci su questo testo, perché sia la prospettiva sia il mezzo di analisi sono fantastici.

  In un certo senso, quasi corrispondente al Prof. Mirabbeli, il dottorato Zhu Xiao, che dedica allo studio del diritto ambientale, anche svolge una ricerca dal punto di vista del diritto italiano. In questo articolo, l’autore concentra la sua osservazione sul conflitto tra la tradizione civilistica e l’espansione del risarcimento del danno derivante dalla giurisprudenza italiana. Direi che la sua opinione è rilevante, sia per lo studio di codice civile, sia per la giurisprudenza.

  Nella parte di dottrine giuridiche, abbiamo scelto due articoli: uno è Da lex aquilia a D.9.2: la responsabilità extracontrattuale nel sistema di diritto romano, e l’altro è De la perdita del possesso.

  L’autore del primo articolo è Sandro Schipani, un giurista famoso nell’ambito di diritto romano. In questa tesi, attraverso un’analisi sul Lex Aquilia, le fonti di obbligazione e la logica del capitolo nove di Digesto, autore ci spiega una serie di problemi relativi alla responsabilità extracontrattuale dal punto di vista del sistema giuridica di diritto romano. In particolare, meritano l’attenzione i seguenti punti: 1. I quattro requisiti della responsabilità Aquiliae ( il danno, il comportamento del danneggiante, la violazione della proprietà altrui e la necessaria iniuria); 2. I sei requisiti della responsabilità extracontrattuale durante il periodo repubblica e classico (il danno, il comportamento danneggiante, la causa tra il danno e il comportamento danneggiante, la culpa, senza causa di giustificazione o l’abuso della causa di giustificazione, la violazione sulla proprietà del paterfamilias e la violazione del diritto del paterfamilias nel caso in cui si offende un filiusfamilias ); 3. I sei requisiti descritti nell’Istituzione Giustinianei (il comportamento, il danno, la violazione dei diritti altrui, senza una causa giustificazione, la causa e la culpa). Tutte queste osservazioni ci offrono un prezioso contribuito alla nostra ricerca, soprattutto la distinzione e l’analisi sui delitti e quasi delitti, la punibilità della colpa nonché i casi della responsabilità senza culpa.

  De la perdita di posseso è trattato dall’opera di Savigni, e tradotto in cinese da Zhu Hu. In questa opera, il giurista ci presenta la sua idea sulla regola della perdita di possesso. Tuttavia, va notato che, siccome questa opera è fatta con antica tedesca e tante parole latine, dunque, ci vuole un po’ pazienza per leggerla.

  Nella parte di pareri, base sul principio di aperta e comprensive di diverse prospettive, abbiamo pubblicato il testo di Li Zi Zhu, cioè La giustificazione del risarcimento punitivo nel diritto civile, il testo del Prof. Di yuan zheng, La situazione attuale dell’ordinamento giuridico cinese sulla proprietà intellettuale, da un punto di vista dell’impresa giapponese, il testo di Zhao gang, De l’obbligazione comune in senso lato, e Locking in capital: what corparate law achieved for business organizers in the 19th century, di Margaret M. Blair.

  Alla fine, per migliorare la conoscenza del diritto romano, vi provvediamo anche qualche proverbio di diritto romano.

  Come il proverbio greco: non permettere alla tua lingua di vincere il tuo buonsenso.

发布时间:2013-03-07  
 

Centro di studio del diritto romano e italiano presso Universita
della Cina di scienze politiche e giurisprudenza
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